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Le professioni comprese in questa unità operano, su prescrizione medica e successivo collaudo, la costruzione e/o adattamento, applicazione e fornitura di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l'energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli. Addestrano il disabile all'uso delle protesi e delle ortesi applicate; svolgono, in collaborazione con il medico, assistenza tecnica per la fornitura, la sostituzione e la riparazione delle protesi e delle ortesi applicate; collaborano con altre figure professionali al trattamento multidisciplinare previsto nel piano di riabilitazione. L'esercizio della professione di Tecnico ortopedico è regolamentato dalle leggi dello Stato. | | | provare le protesi (valutare la funzionalità e la sopportabilità della protesi) |
| | collaudare protesi (valutare la congruenza della protesi alla prescrizione medica) |
| | regolare, adattare e manutenere gli ausili |
| | applicare gli ausili ai pazienti |
| | prendere visione della prescrizione medica |
| | prendere misure o rilevare impronte |
| | insegnare ai pazienti l'uso delle protesi |
| | stabilire il tipo di ausilio necessario |
| | progettare e costruire gli ausili ortopedici e/o gli apparecchi protesici |
| | consigliare sostegni o prodotti commerciali ortopedici (busti, plantari, collari, deambulatori, ecc.) |
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